Art. 23.
(Obblighi degli operatori).

      1. Gli operatori notificano l'inizio delle attività e le successive variazioni alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'azienda. Inoltre inviano eventuale copia delle notifiche alle regioni o alle province autonome ove sono ubicate le unità produttive. La notifica è trasmessa contestualmente, anche per il tramite delle pubbliche amministrazioni nel caso previsto dalle procedure regionali, all'organismo di controllo e certificazione autorizzato cui l'operatore fa richiesta di assoggettamento, dando prova allo stesso della data di trasmissione della notifica alla regione o alla provincia autonoma competente.
      2. Gli operatori, indipendentemente dal numero e dalle tipologie di attività sottoposte al sistema di controllo e certificazione, sono tenuti ad assoggettarsi ad un unico organismo di controllo e certificazione. Il passaggio da un organismo ad un altro deve avvenire senza soluzione di continuità e con modalità tali da non compromettere l'integrità del sistema di controllo e certificazione. L'organismo di

 

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controllo al quale l'operatore ha formalmente comunicato la disdetta dall'assoggettamento, entro un mese, è tenuto a trasmettere al nuovo organismo di controllo tutte le informazioni relative all'operatore stesso riguardanti l'ultimo biennio o l'eventuale minore periodo di attività.
      3. La notifica, sottoscritta ai sensi della normativa vigente dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa, deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato IV del regolamento. I contenuti e le modalità della notifica sono stabiliti con il decreto del Ministro di cui all'articolo 24, comma 1.
      4. Il momento iniziale dell'assoggettamento dell'operatore al sistema di controllo nonché la decorrenza del periodo di conversione sono individuati dalla data più recente tra la data della trasmissione della notifica alla regione o alla provincia autonoma e quella della trasmissione all'organismo di controllo e certificazione.
      5. Gli operatori devono documentare l'attività mediante registrazioni obbligatorie e non modificabili al fine di consentire l'efficace svolgimento dell'attività di controllo. Con il decreto di cui all'articolo 24, comma 1, sono stabilite le prescrizioni relative alle registrazioni aziendali.
      6. Gli operatori assoggettati al regime di controllo sono tenuti a redigere i programmi annuali di produzione relativi all'anno successivo, i cui contenuti, modalità di compilazione e termini di trasmissione all'organismo di controllo e certificazione sono definiti con il decreto di cui all'articolo 24, comma 1.
      7. In caso di recesso dal sistema di controllo l'operatore ne dà comunicazione all'organismo di controllo e certificazione e alla regione o alla provincia autonoma con le modalità previste al comma 1.